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Posta elettronica certificata obbligatoria entro 30 giugno 2013 anche per le Imprese Individuali

Posta Elettronica Certificata

Per le imprese individuali già iscritte “attive e non soggette a procedura concorsuale” al Registro Imprese alla data del 20 ottobre l’iscrizione del proprio indirizzo PEC deve essere depositato entro il 30 giugno 2013. In assenza di tale dato l’Ufficio Registro Imprese sospenderà la pratica chiedendo l’integrazione e, in mancanza, rifiuterà l’iscrizione.

Con nota del 25 febbraio, prot. n. 31660, il [Ministero dello Sviluppo Economico], ritiene che la volontà del legislatore sia quella di estendere alle imprese individuali, oltre l’obbligo, anche la relativa esenzione stabiliti nell’art. 16, comma 6, del DL n. 185/2008. “Una diversa interpretazione comporterebbe, peraltro – afferma il Ministero – che soggetti economicamente più deboli quali le imprese individuali sarebbero assoggettati al versamento di un diritto di segreteria, non previsto per le società per il medesimo adempimento di iscrizione della loro PEC.

La ratio della norma risiede nella volontà del legislatore di evitare costi amministrativi a carico delle imprese per un nuovo adempimento; contenimento di costi che assume ancor più significato nei confronti delle imprese individuali e che non comporta alcuna minore entrata per l’erario, trattandosi di entrata non prevedibile in assenza di tale nuovo adempimento”.
Pertanto, il MISE considera che “è possibile applicare anche nei confronti delle imprese individuali l’esenzione dei diritti di segreteria sia con riferimento all’iscrizione dell’indirizzo di PEC nel registro delle imprese che alle sue successive eventuali variazioni”.
In merito all’imposta di bollo, il MISE ha richiesto il parere dell’Agenzia delle Entrate

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il Decreto Legge 185/08, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, introduce l’obbligo per società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni di istituire una versione “virtuale” della sede legale tramite la Posta Elettronica Certificata.

Forme di utilizzo e scopi

La Posta Elettronica Certificata (PEC) nasce con lo scopo di digitalizzare il concetto di Raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno. Le ricevute di invio e di ritorno generate dall’utilizzo della [PEC] hanno valore legale per il mittente e per il destinatario.

Ai fini della legge, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è accessibile nella sua casella di posta.

La PEC rispetto alla posta tradizionale:

  • Elimina le code
  • Permette l’invio multiplo con celerità e a costi irrisori
  • Non comporta nessun onere postale
  • Evita sprechi di carta
  • Si può consultare in qualunque momento e da qualsiasi computer collegato ad Internet

 

La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti (allegati) in formato elettronico e ha il vantaggio della rapidità della consegna garantendone la certificazione e l’integrità del contenuto inviato che, a differenza della raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno, non possono essere garantiti. L’avvenuta consegna del messaggio elettronico è opponibile a terzi.

Da chi può essere utilizzata

La PEC può essere usata da tutti: le aziende per comunicare con i proprio clienti/fornitori/reta vendita, gli enti pubblici per comunicare al proprio interno/altre amministrazioni/professionisti/cittadini, i privati per comunicare con le aziende/pubbliche amministrazioni/fra loro stessi.

La Normativa di Riferimento per il servizio di PEC è costituita da:

  • DPR 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
  • DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) disciplina le modalità di utilizzo della PEC non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini;
  • Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 contenente le “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”, pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266, che specifica tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate dai Gestori accreditati per erogare il servizio;
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La Normativa Primaria – art 15, comma 2, della legge 59/97:
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” L. 3/2003 art 27 – collegato alla finanziaria 2003 (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)

  • 7. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
  • 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
  •  …e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;

Codice dell’Amministrazione Digitale – D.L. del 7 marzo 2005, n. 82

    •  Art. 6 Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

 

  • Art. 47 Le pubbliche amministrazioni devono istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata.
  • Art. 48 La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata.

 

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